Art. 11
In vigore dal 23 apr 2008
1. Quando un titolo recante fissazione anticipata della restituzione all'esportazione è utilizzato per esportare un miscuglio, il miscuglio esportato non beneficia del tasso fissato in anticipo se la classificazione tariffaria del componente sul quale è calcolata la restituzione applicabile al miscuglio non corrisponde alla classificazione tariffaria del miscuglio.
2. Quando un titolo recante fissazione anticipata della restituzione all'esportazione è utilizzato per esportare un assortimento, il tasso fissato in anticipo si applica soltanto al componente che ha la stessa classificazione tariffaria dell'assortimento.
Storico versioni
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