Art. 12
In vigore dal 23 apr 2008
1. Le domande di titolo sono inviate o presentate all'organismo competente mediante formulari stampati e/o compilati in conformità dell', pena l'irricevibilità.
Tuttavia, l'organismo competente può considerare ricevibile una domanda inviata mediante telecomunicazione scritta o messaggio elettronico, a condizione che vi figurino tutti i dati che avrebbero dovuto figurare nel formulario se questo fosse stato utilizzato. Gli Stati membri possono esigere che la telecomunicazione scritta e/o il messaggio elettronico siano seguiti dall'invio o dalla consegna diretta all'organismo competente di una domanda su formulario stampato o redatto in conformità dell'. In tal caso è considerata come data di presentazione della domanda la data in cui la telecomunicazione scritta o il messaggio elettronico sono giunti all'organismo competente. Questa esigenza non inficia la validità della domanda presentata tramite telecomunicazione scritta o messaggio elettronico.
Ove le domande di titolo siano presentate su supporto informatico, le autorità competenti dello Stato membro stabiliscono le modalità per la sostituzione della firma manoscritta con un'altra tecnica, eventualmente mediante l'utilizzo di un codice.
2. La domanda di titolo più essere revocata soltanto mediante lettera, telecomunicazione scritta o messaggio elettronico pervenuti all'organismo competente, salvo casi di forza maggiore, entro le ore 13 del giorno in cui è stata depositata.
Storico versioni
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