Art. 14
In vigore dal 23 apr 2008
1. Le domande contenenti condizioni non previste dalla regolamentazione comunitaria sono respinte.
2. La domanda di titolo è respinta se non è stata costituita una cauzione sufficiente presso l'organismo competente entro le ore 13 del giorno di presentazione della domanda.
3. Se per un titolo l'importo totale della cauzione è inferiore o pari a 100 EUR o se il titolo è compilato a nome di un organismo d'intervento, la cauzione non è richiesta.
4. Qualora gli Stati membri si avvalgano delle facoltà di cui all' del regolamento (CEE) n. 2220/85, l'importo della cauzione viene richiesto allo scadere del termine di due mesi dalla data di scadenza del titolo.
5. La cauzione non è richiesta per i titoli di esportazione rilasciati per le esportazioni verso i paesi terzi nel quadro di operazioni di aiuto alimentare non comunitarie effettuate da organismi a scopi umanitari a tal fine riconosciuti dallo Stato membro d'esportazione. Lo Stato membro comunica tempestivamente alla Commissione gli organismi a scopi umanitari riconosciuti.
6. Ove si applichino i paragrafi 3, 4 e 5, le disposizioni dell', paragrafo 1, terzo comma, si applicano mutatis mutandis.
Storico versioni
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