Art. 14

In vigore dal 23 apr 2008
1.   Le domande contenenti condizioni non previste dalla regolamentazione comunitaria sono respinte. 2.   La domanda di titolo è respinta se non è stata costituita una cauzione sufficiente presso l'organismo competente entro le ore 13 del giorno di presentazione della domanda. 3.   Se per un titolo l'importo totale della cauzione è inferiore o pari a 100 EUR o se il titolo è compilato a nome di un organismo d'intervento, la cauzione non è richiesta. 4.   Qualora gli Stati membri si avvalgano delle facoltà di cui all' del regolamento (CEE) n. 2220/85, l'importo della cauzione viene richiesto allo scadere del termine di due mesi dalla data di scadenza del titolo. 5.   La cauzione non è richiesta per i titoli di esportazione rilasciati per le esportazioni verso i paesi terzi nel quadro di operazioni di aiuto alimentare non comunitarie effettuate da organismi a scopi umanitari a tal fine riconosciuti dallo Stato membro d'esportazione. Lo Stato membro comunica tempestivamente alla Commissione gli organismi a scopi umanitari riconosciuti. 6.   Ove si applichino i paragrafi 3, 4 e 5, le disposizioni dell', paragrafo 1, terzo comma, si applicano mutatis mutandis.
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Art. 14 Regolamento (UE) 2008/376 — Testo vigente | Portale Normativo