Art. 17

In vigore dal 23 apr 2008
1.   Fatto salvo il disposto dell', paragrafo 1, secondo comma, e dell', paragrafo 1, le domande di titoli, i titoli e gli estratti di titoli sono compilati su formulari conformi ai modelli di cui all'allegato I. I formulari sono compilati in conformità delle indicazioni che vi figurano e delle disposizioni comunitarie specifiche di ciascun settore di prodotti. 2.   I formulari dei titoli si presentano sotto forma di blocchetti composti, nell'ordine, dall'esemplare n. 1, dall'esemplare n. 2 e dalla domanda, nonché dagli eventuali esemplari supplementari del titolo. Tuttavia, gli Stati membri possono prescrivere che i richiedenti compilino solo le domande anziché i blocchetti di cui al primo comma. Nel caso in cui, in applicazione di una disposizione comunitaria, il quantitativo per il quale il titolo è rilasciato possa essere inferiore al quantitativo inizialmente chiesto, il quantitativo chiesto e l'importo della relativa cauzione devono essere indicati soltanto nella domanda di titolo. I formulari degli estratti di titoli si presentano sotto forma di blocchetti composti, nell'ordine, dall'esemplare n. 1 e dall'esemplare n. 2. 3.   I formulari, comprese le appendici, sono stampati su carta bianca non contenente paste meccaniche, collata per scrittura, di peso pari almeno a 40 grammi al metro quadrato. Il formato è di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima compresa tra 5 mm in meno e 8 mm in più per quanto riguarda la lunghezza; l'interlinea dattilografica è di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei formulari deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce degli esemplari n. 1 e la faccia delle appendici sulla quale devono figurare le imputazioni recano inoltre stampato un fondo arabescato che renda palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. Detto fondo arabescato è di colore verde per i formulari relativi all'importazione e di colore bistro per i formulari relativi all'esportazione. 4.   Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli. Questi possono essere stampati anche da tipografie autorizzate dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a tale riconoscimento. Ogni formulario è corredato di una dicitura recante il nome e l'indirizzo della tipografia o di un segno che ne permetta l'identificazione nonché, salvo per la domanda e le appendici, di un numero di serie distintivo. Il numero deve essere preceduto dalle seguenti sigle, a seconda dello Stato membro di rilascio del documento: «AT» per l'Austria, «BE» per il Belgio, «BG» per la Bulgaria, «CZ» per la Repubblica ceca, «CY» per Cipro, «DE» per la Germania, «DK» per la Danimarca, «EE» per l'Estonia, «EL» per la Grecia, «ES» per la Spagna, «FI» per la Finlandia, «FR» per la Francia, «HU» per l'Ungheria, «IE» per l'Irlanda, «IT» per l'Italia, «LU» per il Lussemburgo, «LT» per la Lituania, «LV» per la Lettonia, «MT» per Malta, «NL» per i Paesi Bassi, «PL» per la Polonia, «PT» per il Portogallo, «RO» per la Romania, «SE» per la Svezia, «SI» per la Slovenia, «SK» per la Slovacchia e «UK» per il Regno Unito. Al momento dell'emissione, i titoli e i loro estratti possono recare un numero di rilascio assegnato dall'organismo emittente. 5.   Le domande, i titoli e gli estratti devono essere compilati a macchina o con procedimenti informatici. Essi devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità, designata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono rilasciati. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare i richiedenti a compilare le sole domande a mano, in inchiostro e in lettere maiuscole. 6.   Le impronte dei timbri degli organismi emittenti e delle autorità che procedono all'imputazione devono essere applicate con timbro metallico, preferibilmente in acciaio. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute a mezzo perforazione. 7.   All'occorrenza, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono esigere la traduzione dei titoli e dei relativi estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.
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