Art. 13
In vigore dal 23 apr 2008
1. La domanda di titolo con fissazione anticipata della restituzione e il titolo stesso recano, nella casella 16, l'indicazione del codice a dodici cifre del prodotto secondo la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
Tuttavia, qualora il tasso delle restituzioni risulti identico per diversi codici di prodotto appartenenti a una stessa categoria, da determinare secondo la procedura di cui all’ articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e negli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune di mercati, detti codici possono figurare congiuntamente sulle domande di titoli e sui titoli stessi.
2. Ove il tasso di restituzione risulti differenziato a seconda della destinazione, nella casella 7 delle domande di titoli e dei titoli devono essere indicati il paese o, se del caso, la zona di destinazione.
3. Salvo il disposto del paragrafo 1, primo comma, quando un gruppo di prodotti viene definito conformemente all', paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 800/1999, i codici dei prodotti appartenenti al gruppo possono essere indicati nella domanda di titolo e nel titolo stesso, nella casella 22, preceduti dalla seguente dicitura: «gruppo di prodotti di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999».
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