Art. 15
In vigore dal 23 apr 2008
Le domande di titolo e i titoli stessi recanti fissazione anticipata della restituzione, redatti ai fini di operazioni di aiuto alimentare a norma dell', paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, recano nella casella 20 almeno una delle diciture riportate nell'allegato III, parte B, del presente regolamento.
La casella 7 reca l'indicazione del paese di destinazione. Tale titolo è valido esclusivamente per esportazioni da effettuarsi nell'ambito delle suddette operazioni di aiuto alimentare.
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