Art. 21
In vigore dal 23 apr 2008
1. A richiesta del titolare o del cessionario del titolo e su presentazione dell'esemplare n. 1 dello stesso, l'organismo emittente o uno degli organismi designati dagli Stati membri può rilasciare uno o più estratti del documento.
Gli estratti sono compilati in almeno due esemplari, di cui il primo, detto «esemplare per il titolare» e recante il numero 1, è rilasciato o inviato al richiedente e il secondo, detto «esemplare per l'organismo emittente» e recante il numero 2, rimane presso l'organismo medesimo.
L'organismo emittente dell'estratto imputa sull'esemplare n. 1 del titolo la quantità per la quale ha rilasciato l'estratto, maggiorata della tolleranza. In tal caso, accanto alla quantità imputata nell'esemplare n. 1 del titolo è apposta la dicitura «estratto».
2. Un estratto di titolo non può dar luogo al rilascio di un altro estratto.
3. Gli esemplari n. 1 degli estratti utilizzati o scaduti vengono consegnati dal titolare all'organismo emittente del titolo, unitamente all'esemplare n. 1 del relativo titolo, affinché l'organismo possa correggere le imputazioni contenute nell'esemplare n. 1 del titolo sulla base delle imputazioni che figurano sugli esemplari n. 1 degli estratti.
Storico versioni
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