Art. 26
In vigore dal 23 apr 2008
1. Il titolare è tenuto a consegnare il titolo e gli estratti all'organismo emittente su richiesta di quest'ultimo.
2. I servizi nazionali competenti che restituiscono o trattengono il documento contestato ai sensi del presente articolo o dell', ne rilasciano ricevuta all'interessato su sua espressa richiesta.
Storico versioni
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