Art. 6

In vigore dal 23 apr 2008
1.   Nessun titolo d'esportazione è richiesto, né può essere presentato al momento dell'accettazione della dichiarazione di riesportazione dei prodotti per i quali l'esportatore dimostri che relativamente a tali prodotti è stata presa una decisione favorevole di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione, conformemente alle disposizioni del titolo VII, capo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92. 2.   Se l'esportazione di prodotti è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione e se le autorità competenti accettano la dichiarazione di riesportazione prima di aver deliberato sulla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione, deve essere presentato un titolo d'esportazione. Quest'ultimo non può comportare la fissazione anticipata della restituzione o del prelievo all'esportazione.
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