Art. 38
Funzioni e poteri del direttore esecutivo
In vigore dal 20 feb 2008
Funzioni e poteri del direttore esecutivo
1. L’Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che è completamente indipendente nell’espletamento delle sue funzioni. Nel rispetto delle competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione il direttore esecutivo non sollecita né prende istruzioni da alcun governo o altro organismo.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a riferire sull’espletamento delle sue funzioni.
3. Il direttore esecutivo ha le funzioni e i poteri seguenti:
a)
approva le misure adottate dall’Agenzia come definito all’ entro i limiti specificati dal presente regolamento, dalle relative regole d’attuazione e da qualsiasi legge applicabile;
b)
decide in merito a ispezioni e indagini conformemente a quanto previsto dagli ;
c)
assegna compiti di certificazione alle autorità aeronautiche nazionali o a enti qualificati, sulla base degli orientamenti decisi dal consiglio di amministrazione;
d)
assicura qualsiasi funzione internazionale e cooperazione tecnica con paesi terzi ai sensi dell’;
e)
prende tutte le iniziative opportune, comprese l’adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni, per garantire il funzionamento dell’Agenzia, secondo il disposto del presente regolamento;
f)
prepara ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione;
g)
esercita nei confronti del personale dell’Agenzia le competenze di cui all’, paragrafo 2;
h)
elabora il preventivo delle entrate e delle spese dell’Agenzia a norma dell’ ed esegue il bilancio sulla base dell’;
i)
delega i suoi poteri ad altri membri del personale dell’Agenzia, nel rispetto delle regole da adottare secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2;
j)
con il consenso del consiglio di amministrazione decide l’istituzione di uffici locali negli Stati membri a norma dell’, paragrafo 3;
k)
prepara e attua il programma di lavoro annuale;
l)
risponde alle richieste di assistenza della Commissione.
Storico versioni
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