Art. 37

Votazione

In vigore dal 20 feb 2008
Votazione 1.   Fatto salvo l’, paragrafo 1, il consiglio di amministrazione adotta le decisioni a maggioranza di due terzi dei suoi membri. Su richiesta di un membro del consiglio di amministrazione, la decisione di cui all’, paragrafo 2, lettera k) è adottata all’unanimità. 2.   Ogni membro designato conformemente all’, paragrafo 1 dispone di un solo voto. In assenza di un membro il suo supplente può esercitare il diritto di voto. Gli osservatori e il direttore esecutivo dell’Agenzia non hanno diritto di voto. 3.   Il regolamento interno stabilisce in modo più dettagliato le disposizioni di voto, in particolare le condizioni in cui un membro può agire a nome di un altro nonché i requisiti circa il quorum, ove opportuno.
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