Art. 36

Riunioni

In vigore dal 20 feb 2008
Riunioni 1.   Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. 2.   Il direttore esecutivo dell’Agenzia partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione. 3.   Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all’anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. 4.   Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi persona, il cui parere possa essere interessante, a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatore. 5.   I membri del consiglio di amministrazione possono essere assistiti da consiglieri o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno. 6.   L’Agenzia provvede al segretariato del consiglio di amministrazione.
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