Art. 35
Presidenza del consiglio di amministrazione
In vigore dal 20 feb 2008
Presidenza del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di impedimento di quest’ultimo a svolgere le sue funzioni.
2. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente scade quando termina la loro rispettiva partecipazione al consiglio di amministrazione. Nel rispetto della presente disposizione, la durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di tre anni. Il mandato è rinnovabile una volta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:216:oj#art-35