Art. 35

Presidenza del consiglio di amministrazione

In vigore dal 20 feb 2008
Presidenza del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di impedimento di quest’ultimo a svolgere le sue funzioni. 2.   La durata del mandato del presidente e del vicepresidente scade quando termina la loro rispettiva partecipazione al consiglio di amministrazione. Nel rispetto della presente disposizione, la durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di tre anni. Il mandato è rinnovabile una volta.
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