Art. 34
Composizione del consiglio di amministrazione
In vigore dal 20 feb 2008
Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ogni Stato membro e di un rappresentante della Commissione. I membri sono selezionati in base alla loro esperienza e impegno riconosciuti nel settore della aviazione civile, alle loro capacità ed esperienza manageriale, da utilizzare per promuovere gli obiettivi fissati nel presente regolamento. La commissione competente del Parlamento europeo ne viene conseguentemente informata.
Ciascuno Stato membro nomina un membro del consiglio di amministrazione nonché un supplente che rappresenterà il membro in caso di sua assenza. Anche la Commissione nomina un suo rappresentante e supplente. La durata del mandato è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile.
2. Laddove appropriato, la partecipazione di rappresentanti dei paesi terzi europei e le condizioni di tale partecipazione sono stabilite dalle disposizioni di cui all’.
3. L’organo consultivo di cui all’, paragrafo 4 nomina quattro dei suoi membri per partecipare in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio d’amministrazione. Essi rappresentano il più possibile le varie opinioni espresse nell’organo consultivo. La durata del loro mandato, rinnovabile una volta, è di trenta mesi.
Storico versioni
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