Art. 32
Pubblicazione di documenti
In vigore dal 20 feb 2008
Pubblicazione di documenti
1. Fatte salve le decisioni prese a norma dell’articolo 290 del trattato, i seguenti documenti sono prodotti in tutte le lingue della Comunità:
a)
l’analisi della sicurezza di cui all’, paragrafo 4;
b)
i pareri indirizzati alla Commissione a norma dell’, paragrafo 1;
c)
la relazione generale annuale e il programma di lavoro di cui all’, paragrafo 2, lettere b) e c).
2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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