Art. 15
Rete delle informazioni
In vigore dal 20 feb 2008
Rete delle informazioni
1. La Commissione, l’Agenzia e le autorità aeronautiche nazionali si scambiano le informazioni disponibili nel contesto dell’applicazione del presente regolamento e delle relative norme di attuazione. Gli enti preposti alle inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile o all’analisi dei fatti hanno accesso a dette informazioni.
2. Fatto salvo il diritto del pubblico all’accesso ai documenti della Commissione di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 la Commissione, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3, adotta le misure per la diffusione ad iniziativa della stessa delle informazioni di cui al paragrafo 1 alle parti interessate. Queste misure, che possono essere generali o individuali, si basano sull’esigenza di:
a)
fornire alle persone e alle organizzazioni le informazioni di cui hanno bisogno per migliorare la sicurezza aerea;
b)
limitare la diffusione delle informazioni allo stretto necessario per gli scopi di chi le usa, per garantire la debita riservatezza delle informazioni.
3. Le autorità aeronautiche nazionali, a norma della legislazione nazionale, adottano le misure necessarie per garantire la debita riservatezza delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 1.
4. Per informare il pubblico sul livello generale di sicurezza, l’Agenzia pubblica ogni anno un rapporto sulla sicurezza. Dall’entrata in vigore delle misure di cui all’, paragrafo 5, tale rapporto sulla sicurezza contiene un’analisi di tutte le informazioni ricevute a norma dell’. Tale analisi è semplice e di agevole comprensione e indica se sussistano rischi più elevati per la sicurezza. Nell’analisi le fonti d’informazione non sono rivelate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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