Art. 17

Istituzione e compiti dell’Agenzia

In vigore dal 20 feb 2008
Istituzione e compiti dell’Agenzia 1.   Ai fini dell’attuazione del presente regolamento è istituita l’Agenzia europea per la sicurezza aerea. 2.   Per garantire il buon funzionamento e lo sviluppo della sicurezza dell’aviazione civile, l’Agenzia: a) svolge qualsiasi compito ed esprime pareri su tutte le questioni disciplinate dall’, paragrafo 1; b) assiste la Commissione nella preparazione delle misure da adottare per l’attuazione del presente regolamento. Qualora si tratti di norme tecniche, in particolare concernenti la costruzione, la progettazione e gli aspetti operativi, la Commissione non può modificare il loro contenuto senza previa coordinazione con l’Agenzia. L’Agenzia fornisce inoltre alla Commissione il sostegno tecnico, scientifico e amministrativo necessario per l’espletamento dei suoi compiti; c) adotta le misure necessarie nell’ambito dei poteri ad essa conferiti dal presente regolamento o da altra legislazione comunitaria; d) esegue le ispezioni e le indagini necessarie all’espletamento dei suoi compiti; e) nei settori di sua competenza, assolve, a nome degli Stati membri, le funzioni e i compiti loro attribuiti dalle convenzioni internazionali applicabili, in particolare la convenzione di Chicago.
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Istituzione e compiti dell’Agenzia (Art. 17 Regolamento (UE) 2008/216) — Testo vigente | Portale Normativo