Art. 17
Istituzione e compiti dell’Agenzia
In vigore dal 20 feb 2008
Istituzione e compiti dell’Agenzia
1. Ai fini dell’attuazione del presente regolamento è istituita l’Agenzia europea per la sicurezza aerea.
2. Per garantire il buon funzionamento e lo sviluppo della sicurezza dell’aviazione civile, l’Agenzia:
a)
svolge qualsiasi compito ed esprime pareri su tutte le questioni disciplinate dall’, paragrafo 1;
b)
assiste la Commissione nella preparazione delle misure da adottare per l’attuazione del presente regolamento. Qualora si tratti di norme tecniche, in particolare concernenti la costruzione, la progettazione e gli aspetti operativi, la Commissione non può modificare il loro contenuto senza previa coordinazione con l’Agenzia. L’Agenzia fornisce inoltre alla Commissione il sostegno tecnico, scientifico e amministrativo necessario per l’espletamento dei suoi compiti;
c)
adotta le misure necessarie nell’ambito dei poteri ad essa conferiti dal presente regolamento o da altra legislazione comunitaria;
d)
esegue le ispezioni e le indagini necessarie all’espletamento dei suoi compiti;
e)
nei settori di sua competenza, assolve, a nome degli Stati membri, le funzioni e i compiti loro attribuiti dalle convenzioni internazionali applicabili, in particolare la convenzione di Chicago.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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