Art. 18
Misure dell’Agenzia
In vigore dal 20 feb 2008
Misure dell’Agenzia
L’Agenzia, ove necessario:
a)
emette pareri destinati alla Commissione;
b)
formula raccomandazioni destinate alla Commissione per l’applicazione dell’;
c)
emette specifiche di certificazione, tra cui codici di aeronavigabilità e metodi accettabili di rispondenza, e ogni materiale esplicativo per l’applicazione del presente regolamento e delle relative regole d’attuazione;
d)
prende le appropriate decisioni per l’applicazione degli ;
e)
elabora i rapporti a seguito delle ispezioni in materia di standardizzazione svolte in applicazione dell’, paragrafo 1 e dell’.
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