Art. 18

Misure dell’Agenzia

In vigore dal 20 feb 2008
Misure dell’Agenzia L’Agenzia, ove necessario: a) emette pareri destinati alla Commissione; b) formula raccomandazioni destinate alla Commissione per l’applicazione dell’; c) emette specifiche di certificazione, tra cui codici di aeronavigabilità e metodi accettabili di rispondenza, e ogni materiale esplicativo per l’applicazione del presente regolamento e delle relative regole d’attuazione; d) prende le appropriate decisioni per l’applicazione degli ; e) elabora i rapporti a seguito delle ispezioni in materia di standardizzazione svolte in applicazione dell’, paragrafo 1 e dell’.
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Misure dell’Agenzia (Art. 18 Regolamento (UE) 2008/216) — Testo vigente | Portale Normativo