Art. 20
Certificazione di aeronavigabilità e certificazione ambientale
In vigore dal 20 feb 2008
Certificazione di aeronavigabilità e certificazione ambientale
1. Con riferimento ai prodotti, parti e pertinenze di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), l’Agenzia, laddove ne abbia il potere e ai sensi della convenzione di Chicago o dei suoi allegati, assolve a nome degli Stati membri funzioni e compiti dello Stato di progettazione, produzione o registrazione, qualora connessi all’approvazione del progetto. A tale scopo procede in particolare come segue:
a)
per ogni prodotto per cui è richiesto un certificato di omologazione del tipo o una modifica del certificato di omologazione del tipo, stabilisce e notifica la base di certificazione del tipo. Detta base di certificazione consiste nel codice di aeronavigabilità applicabile, nelle disposizioni per cui è stato accettato un equivalente livello di sicurezza e nelle speciali dettagliate specifiche tecniche necessarie quando le caratteristiche di progettazione di un particolare prodotto o l’esperienza operativa rendono una qualsiasi disposizione del codice di aeronavigabilità inadeguata o inappropriata a garantire la conformità ai requisiti essenziali;
b)
per ogni prodotto per il quale è richiesto un certificato di aeronavigabilità ristretto, stabilisce e notifica le pertinenti specifiche di aeronavigabilità;
c)
per ogni parte o pertinenza per cui è richiesto un certificato, stabilisce e notifica le dettagliate specifiche di aeronavigabilità;
d)
per ogni prodotto per cui, a norma dell’, sia richiesta una certificazione ambientale, stabilisce e notifica gli appropriati requisiti ambientali;
e)
effettua, direttamente o tramite le autorità aeronautiche nazionali o enti qualificati, indagini associate alla certificazione di prodotti, parti e pertinenze;
f)
rilascia gli appropriati certificati del tipo o cambiamenti associati;
g)
rilascia certificati per le parti e le pertinenze;
h)
rilascia gli appropriati certificati ambientali;
i)
modifica, sospende o revoca il relativo certificato qualora le condizioni in base alle quali era stato emesso non sono più soddisfatte o se la persona fisica o giuridica che detiene il certificato non adempie gli obblighi previsti dal presente regolamento o dalle relative norme di attuazione;
j)
assicura le funzioni connesse all’aeronavigabilità continua per i prodotti, le parti e le pertinenze che sono sotto il suo controllo e reagisce senza inutili indugi ad un problema di sicurezza, emettendo e diffondendo le informazioni obbligatorie applicabili;
k)
per ogni aeromobile per cui deve essere rilasciato un permesso di volo, stabilisce le norme e le procedure di aeronavigabilità per soddisfare quanto previsto dall’, paragrafo 4, lettera a);
l)
rilascia permessi di volo ad aeromobili ai fini della loro certificazione quando condotta sotto il controllo dell’Agenzia in accordo con lo Stato membro in cui l’aeromobile è o deve essere registrato.
2. Per quanto riguarda le organizzazioni, l’Agenzia:
a)
effettua, direttamente o tramite le autorità aeronautiche nazionali o enti qualificati, ispezioni e controlli delle organizzazioni che certifica;
b)
rilascia e rinnova i certificati:
i)
delle organizzazioni di progettazione;
ii)
delle organizzazioni di produzione situate nel territorio degli Stati membri, su richiesta dello Stato membro interessato; oppure
iii)
delle organizzazioni di produzione e manutenzione situate al di fuori del territorio degli Stati membri;
c)
modifica, sospende o revoca il certificato della pertinente organizzazione, qualora le condizioni in base a cui era stato rilasciato non siano più soddisfatte o se l’organizzazione in questione non adempie gli obblighi imposti dal presente regolamento o dalle relative norme di attuazione.
Storico versioni
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