Art. 21
Certificazione dei piloti
In vigore dal 20 feb 2008
Certificazione dei piloti
1. Con riferimento al personale e alle organizzazioni di cui all’, paragrafo 1, l’Agenzia:
a)
effettua, direttamente o tramite le autorità aeronautiche nazionali o gli enti qualificati, indagini e controlli sulle organizzazioni che essa certifica e, se del caso, sul relativo personale;
b)
rilascia e rinnova i certificati delle organizzazioni di addestramento dei piloti e dei centri aeromedici situati al di fuori del territorio degli Stati membri e, se del caso, del relativo personale;
c)
modifica, limita, sospende o revoca il certificato relativo qualora le condizioni in base a cui era stato rilasciato dall’Agenzia non siano più soddisfatte o se la persona fisica o giuridica che detiene il certificato non adempie gli obblighi imposti dal presente regolamento o dalle relative norme di attuazione.
2. Per quanto riguarda i dispositivi di simulazione per addestramento di volo di cui all’, paragrafo 1, l’Agenzia:
a)
effettua, direttamente o tramite le autorità aeronautiche nazionali o gli enti qualificati, ispezioni tecniche dei dispositivi che certifica;
b)
rilascia e rinnova i certificati:
i)
dei dispositivi di simulazione per addestramento di volo utilizzati dagli organismi di formazione certificati dall’Agenzia; oppure
ii)
dei dispositivi di simulazione per addestramento di volo situati nel territorio degli Stati membri, su richiesta dello Stato membro interessato; e
iii)
dei dispositivi di simulazione per addestramento di volo situati al di fuori del territorio degli Stati membri;
c)
modifica, limita, sospende o revoca il certificato in causa qualora le condizioni in base a cui era stato rilasciato non siano più soddisfatte o se la persona fisica o giuridica che detiene il certificato non adempie gli obblighi imposti dal presente regolamento o dalle relative norme di attuazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:216:oj#art-21