Art. 22

Certificazione delle operazioni di volo

In vigore dal 20 feb 2008
Certificazione delle operazioni di volo 1.   L’Agenzia reagisce senza indebito ritardo a un problema riguardante la sicurezza delle operazioni di volo, determinando la misura correttiva e diffondendo le relative informazioni, anche agli Stati membri. 2.   Per quanto riguarda la limitazione dei tempi di volo: a) l’Agenzia rilascia le specifiche di certificazione applicabili per assicurare l’osservanza dei requisiti essenziali e, se del caso, delle norme di attuazione correlate. Inizialmente le norme di attuazione includeranno tutte le principali disposizioni della sottoparte Q, dell’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 tenendo conto delle più recenti evidenze tecniche e scientifiche; b) uno Stato membro può approvare schemi individuali dei tempi di volo che si discostano dalle specifiche di certificazione di cui alla lettera a). In tal caso, lo Stato membro notifica senza indugio all’Agenzia, alla Commissione e agli Stati membri che intende concedere l’approvazione per tale schema individuale; c) dopo la notifica l’Agenzia entro un mese valuta lo schema individuale sulla base di criteri medici e scientifici. Trascorso tale tempo lo Stato membro interessato può concedere l’approvazione come da notifica a meno che l’Agenzia abbia discusso lo schema con lo Stato membro interessato proponendo di apportarvi modifiche. In tal caso, qualora lo Stato membro sia d’accordo con le modifiche in questione, può concedere l’approvazione secondo quanto concordato; d) nel caso di urgenti e impreviste circostanze operative o di necessità operative impreviste di durata limitata e di natura non ripetitiva si possono, in via provvisoria, applicare deroghe alle specifiche di certificazione fintantoché l’Agenzia non esprima il proprio parere; e) qualora uno Stato membro dissenta sulle conclusioni dell’Agenzia relative a uno schema individuale, l’Agenzia deferisce la questione alla Commissione affinché decida se lo schema individuale soddisfi o meno gli obiettivi di sicurezza del presente regolamento, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3; f) i contenuti degli schemi individuali accettabili per l’Agenzia, o su cui la Commissione ha preso una decisione positiva conformemente alla lettera e, sono pubblicati.
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Certificazione delle operazioni di volo (Art. 22 Regolamento (UE) 2008/216) — Testo vigente | Portale Normativo