Art. 23
Operatori di paesi terzi
In vigore dal 20 feb 2008
Operatori di paesi terzi
1. Per quanto riguarda gli operatori di aeromobili di cui all’, paragrafo 1, lettera d), impegnati in operazioni commerciali, l’Agenzia:
a)
effettua, direttamente o tramite le autorità aeronautiche nazionali o enti qualificati, indagini e controlli;
b)
rilascia e rinnova le autorizzazioni di cui all’, paragrafo 2, salvo il caso in cui uno Stato membro svolga le funzioni e i compiti dello Stato dell’operatore rispetto a tali operatori;
c)
modifica, limita, sospende o revoca l’autorizzazione in questione, qualora le condizioni in base a cui era stata da essa rilasciata non siano più soddisfatte o se l’organizzazione interessata non adempie gli obblighi imposti dal presente regolamento o dalle relative norme di attuazione.
2. Con riferimento agli operatori di aeromobili di cui all’, paragrafo 1, lettera d), non impegnati in operazioni commerciali, l’Agenzia:
a)
riceve le dichiarazioni di cui all’, paragrafo 3; e
b)
effettua, direttamente o tramite le autorità aeronautiche nazionali o enti qualificati, la sorveglianza degli operatori da cui ha ricevuto la dichiarazione.
3. Per quanto riguarda gli aeromobili di cui all’, paragrafo 1, lettera d), l’Agenzia rilascia le autorizzazioni ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera a).
Storico versioni
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