Art. 25

Multe e sanzioni

In vigore dal 20 feb 2008
Multe e sanzioni 1.   Fatti salvi gli su richiesta dell’Agenzia la Commissione può: a) imporre multe alle persone e alle imprese alle quali l’Agenzia ha rilasciato un certificato, qualora siano state violate intenzionalmente o per negligenza le disposizioni del presente regolamento e delle sue norme di attuazione; b) imporre sanzioni alle persone e alle imprese alle quali l’Agenzia ha rilasciato un certificato, da calcolare a partire dalla data fissata nella decisione per obbligare le suddette persone ed imprese ad osservare le disposizioni del presente regolamento e le sue norme di attuazione. 2.   Le multe e le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono dissuasive e proporzionate sia alla gravità del caso sia alla capacità economica del detentore del certificato, tenendo in particolare conto la misura in cui la sicurezza è stata compromessa. L’importo delle sanzioni non supera il 4 % del reddito o del turnover attuale del detentore del certificato. L’importo della sanzione non supera il 2,5 % del reddito o del turnover medio giornaliero del detentore del certificato. 3.   La Commissione, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3, adotta la regolamentazione dettagliata per l’attuazione del presente articolo. A tale fine essa specifica in particolare: a) criteri dettagliati per fissare l’importo della multa o della sanzione; b) le procedura di inchiesta, le misure associate e le attività di relazione nonché le norme procedurali per assumere decisioni, incluse le disposizioni sul diritto di difesa, l’accesso alle pratiche, la rappresentanza legale, la confidenzialità e le disposizioni temporali nonché la quantificazione e la riscossione delle multe e delle sanzioni. 4.   La Corte di giustizia delle Comunità europee ha giurisdizione illimitata per esaminare le decisioni mediante le quali la Commissione ha fissato una multa o una sanzione. Essa può cancellare, ridurre o aumentare la multa o sanzione imposte. 5.   Le decisioni prese ai sensi del paragrafo 1 non sono di natura penale.
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