Art. 26
Ricerca
In vigore dal 20 feb 2008
Ricerca
1. L’Agenzia può predisporre e finanziare la ricerca nella misura in cui essa è strettamente connessa al miglioramento di attività nel suo settore di competenza, fermo restando il diritto comunitario.
2. L’Agenzia coordina le sue attività di ricerca e sviluppo con quelle della Commissione e degli Stati membri, in modo da garantire la coerenza reciproca delle politiche e delle azioni.
3. I risultati della ricerca finanziata dall’Agenzia sono pubblicati, a meno che quest’ultima non li classifichi come riservati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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