Art. 26

Ricerca

In vigore dal 20 feb 2008
Ricerca 1.   L’Agenzia può predisporre e finanziare la ricerca nella misura in cui essa è strettamente connessa al miglioramento di attività nel suo settore di competenza, fermo restando il diritto comunitario. 2.   L’Agenzia coordina le sue attività di ricerca e sviluppo con quelle della Commissione e degli Stati membri, in modo da garantire la coerenza reciproca delle politiche e delle azioni. 3.   I risultati della ricerca finanziata dall’Agenzia sono pubblicati, a meno che quest’ultima non li classifichi come riservati.
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Ricerca (Art. 26 Regolamento (UE) 2008/216) — Testo vigente | Portale Normativo