Art. 24

Controllo dell’applicazione delle regole

In vigore dal 20 feb 2008
Controllo dell’applicazione delle regole 1.   L’Agenzia esegue ispezioni in materia di standardizzazione nei settori contemplati dall’, paragrafo 1, per verificare l’applicazione, da parte delle autorità nazionali competenti, del presente regolamento e delle relative norme di attuazione e ne comunica l’esito alla Commissione stessa. 2.   L’Agenzia esegue indagini concernenti le imprese per controllare l’applicazione del presente regolamento e delle relative norme di attuazione. 3.   L’Agenzia valuta l’impatto dell’attuazione del presente regolamento e delle relative norme di attuazione, con riguardo agli obiettivi di cui all’. 4.   L’Agenzia è consultata e formula raccomandazioni alla Commissione riguardo all’applicazione dell’. 5.   I metodi di lavoro dell’Agenzia per svolgere i compiti di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 sono soggetti ai requisiti da adottare secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2 e tenuto conto dei principi stabiliti agli .
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Controllo dell’applicazione delle regole (Art. 24 Regolamento (UE) 2008/216) — Testo vigente | Portale Normativo