Art. 52
Procedure di elaborazione di pareri, specifiche di certificazione e materiale esplicativo
In vigore dal 20 feb 2008
Procedure di elaborazione di pareri, specifiche di certificazione e materiale esplicativo
1. Dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio di amministrazione stabilisce senza indugio procedure trasparenti per l’adozione di pareri, specifiche di certificazione e materiale esplicativo di cui all’, lettere a) e c).
Dette procedure si conformano a quanto segue:
a)
attingono alle competenze disponibili presso le autorità aeronautiche di regolamentazione degli Stati membri;
b)
ogniqualvolta necessario, fanno partecipare esperti del ramo delle parti interessate;
c)
garantiscono che l’Agenzia renda pubblici i documenti ed effettui ampie consultazioni delle parti interessate secondo un calendario e una procedura che comprenda l’obbligo per l’Agenzia di rispondere per iscritto al processo di consultazione.
2. Quando elabora, a norma dell’, pareri, specifiche di certificazione e materiale esplicativo che gli Stati membri devono applicare, l’Agenzia stabilisce una procedura di consultazione degli Stati membri. A tal fine essa può creare un gruppo di lavoro per il quale ciascuno Stato membro ha diritto di designare un esperto.
3. Le misure di cui all’, lettere a) e c) e le procedure stabilite in applicazione del paragrafo 1, del presente articolo sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dell’Agenzia.
4. Sono stabilite procedure speciali concernenti le misure immediate che l’Agenzia deve prendere per reagire a problemi di sicurezza e informare le parti interessate delle misure che esse debbono adottare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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