Art. 54

Ispezioni concernenti gli Stati membri

In vigore dal 20 feb 2008
Ispezioni concernenti gli Stati membri 1.   Nel rispetto delle competenze di esecuzione conferite dal trattato alla Commissione, l’Agenzia assiste la Commissione nel controllo dell’applicazione del presente regolamento e delle relative norme di attuazione, effettuando ispezioni in materia di standardizzazione presso le autorità competenti negli Stati membri come specificato all’, paragrafo 1. A tal fine i funzionari autorizzati dal presente regolamento e quelli distaccati dalle autorità nazionali che partecipano a tali ispezioni hanno il potere, nel rispetto delle disposizioni giuridiche dello Stato membro interessato, di: a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per il raggiungimento di livelli di sicurezza aerea conformi al presente regolamento; b) ottenere copia o estratti da tali registri, dati, procedure e altro materiale; c) chiedere chiarimenti a voce sul posto; d) accedere a qualsiasi locale, terreno o mezzo di trasporto pertinente. 2.   I funzionari dell’Agenzia autorizzati ad effettuare le ispezioni di cui al paragrafo 1, esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che indichi l’oggetto e le finalità dell’ispezione e la data in cui essa ha inizio. L’Agenzia informa con debito anticipo lo Stato membro interessato dell’ispezione e dell’identità dei funzionari autorizzati. 3.   Lo Stato membro interessato si sottopone alle ispezioni e garantisce che anche gli organismi o le persone interessate vi si sottopongano. 4.   Se un’ispezione effettuata a norma del presente articolo comporta l’ispezione di un’impresa o di un’associazione di imprese si applicano le disposizioni dell’. Se un’impresa si oppone a tale ispezione, lo Stato membro interessato fornisce ai funzionari autorizzati dall’Agenzia l’assistenza necessaria ai fini dell’ispezione. 5.   Le relazioni stese in applicazione del presente articolo sono messe a disposizione nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stata effettuata l’ispezione.
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Ispezioni concernenti gli Stati membri (Art. 54 Regolamento (UE) 2008/216) — Testo vigente | Portale Normativo