Art. 55

Indagini concernenti imprese

In vigore dal 20 feb 2008
Indagini concernenti imprese 1.   L’Agenzia può, direttamente o attraverso le autorità aeronautiche nazionali o gli enti qualificati, effettuare tutte le indagini necessarie concernenti le imprese in applicazione degli , paragrafo 2. Tali indagini sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legali vigenti negli Stati membri in cui vengono svolte. A tal fine le persone autorizzate ai sensi del presente regolamento dispongono dei seguenti poteri: a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l’esecuzione dei compiti dell’Agenzia; b) ottenere copia o estratti da tali registri, dati, procedure e altro materiale; c) chiedere chiarimenti a voce sul posto; d) accedere a locali, terreni o mezzi di trasporto delle imprese di interesse per l’indagine; e) effettuare ispezioni dell’aeromobile in cooperazione con gli Stati membri. 2.   Le persone autorizzate allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. 3.   L’Agenzia informa con debito anticipo lo Stato membro sul cui territorio si deve svolgere l’indagine, dello svolgimento della stessa e dell’identità delle persone autorizzate. Le autorità dello Stato membro interessato, su richiesta dell’Agenzia, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti.
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