Art. 53
Procedura per l’adozione di decisioni
In vigore dal 20 feb 2008
Procedura per l’adozione di decisioni
1. Il consiglio di amministrazione stabilisce procedure trasparenti per l’adozione delle decisioni individuali, previste dall’, lettera d).
Dette procedure:
a)
garantiscono l’audizione della persona fisica o giuridica destinataria della decisione e di qualsiasi altra parte interessata direttamente e individualmente;
b)
predispongono la notificazione della decisione alla persona fisica o giuridica e la relativa pubblicazione;
c)
predispongono l’informazione della persona fisica o giuridica cui è indirizzata la decisione, e qualsiasi altra parte del procedimento, dei mezzi di tutela di cui dispone in forza del presente regolamento;
d)
garantiscono che la decisione sia motivata.
2. Il consiglio di amministrazione stabilisce procedure che specificano le condizioni di notificazione delle decisioni, nel rispetto del procedimento di ricorso.
3. Sono stabilite procedure speciali concernenti le misure immediate che l’Agenzia deve prendere per reagire a problemi di sicurezza e informare le parti interessate delle misure che esse debbono prendere.
Storico versioni
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