Art. 7

Piloti

In vigore dal 20 feb 2008
Piloti 1.   I piloti che effettuano attività di volo sugli aeromobili di cui all’, paragrafo 1, lettere b), e c), e i dispositivi di simulazione per addestramento, le persone, e le organizzazioni implicati nell’addestramento e in prove, controlli e valutazione medica dei suddetti piloti devono soddisfare i pertinenti «requisiti essenziali» fissati nell’allegato III. 2.   Tranne che durante l’addestramento, una persona può esercitare la funzione di pilota soltanto se è titolare di una licenza e di un certificato medico idonei all’operazione da svolgere. Una persona ottiene una licenza soltanto se soddisfa le regole stabilite per assicurare la conformità ai requisiti essenziali in materia di conoscenze teoriche, abilità pratiche, competenze linguistiche ed esperienza di cui all’allegato III. Una persona ottiene un certificato medico soltanto se soddisfa le regole stabilite per assicurare la conformità ai requisiti essenziali sull’idoneità medica di cui all’allegato III. Il certificato medico può essere rilasciato da esaminatori o centri aeromedici. Nonostante le disposizioni di cui al terzo comma, nel caso di una licenza di pilota privato, un medico generico che abbia sufficiente conoscenza dettagliata della storia clinica del richiedente può, se consentito dalla legislazione nazionale, esercitare la funzione di esaminatore aeromedico, in conformità alle regole particolareggiate di attuazione adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3; tali norme di attuazione garantiscono il mantenimento del livello di sicurezza. I privilegi concessi al pilota e la portata della licenza e del certificato medico sono, se del caso, specificati nella licenza e nel certificato. Per quanto riguarda gli equipaggi di condotta che partecipano alle operazioni di volo degli aeromobili di cui all’, paragrafo 1, lettera c), i requisiti di cui al secondo e terzo comma possono essere soddisfatti tramite il riconoscimento di licenze e certificati medici rilasciati da o per conto di un paese terzo. 3.   La capacità dei centri di addestramento dei piloti e dei centri aeromedici di assumersi le responsabilità associate ai loro privilegi in relazione al rilascio di licenze e certificati medici è riconosciuta mediante il rilascio di un’approvazione. I centri di addestramento dei piloti o centri aeromedici ottengono un certificato di approvazione se soddisfano le regole stabilite per assicurare la conformità ai requisiti essenziali pertinenti di cui all’allegato III. I privilegi concessi con l’approvazione sono specificati nel certificato di approvazione. 4.   I dispositivi di simulazione utilizzati per l’addestramento dei piloti sono soggetti ad una certificazione, che è rilasciata se è dimostrato che il dispositivo soddisfa le regole stabilite per assicurare la conformità ai requisiti essenziali pertinenti di cui all’allegato III. 5.   Le persone responsabili dell’addestramento al volo o dell’addestramento con simulatori di volo o della valutazione dell’abilità dei piloti e gli esaminatori aeromedici devono essere in possesso di un adeguato certificato. Tale certificato è rilasciato se si dimostra che la persona interessata soddisfa le regole stabilite per assicurare la conformità ai requisiti essenziali pertinenti di cui all’allegato III. I privilegi concessi con il certificato sono specificati nel certificato stesso. 6.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente articolo, integrandolo con nuovi elementi, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. Tali misure specificano, in particolare: a) le diverse abilitazioni per le licenze di pilotaggio e i certificati medici idonei ai diversi tipi di attività; b) le condizioni relative a rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca di licenze, abilitazioni per le licenze, certificati medici, approvazioni e certificati di cui ai paragrafi da 2 a 5 e le condizioni alle quali detti certificati ed approvazioni non devono essere richiesti; c) i privilegi e le responsabilità dei titolari di licenze, le abilitazioni per le licenze, i certificati medici, le approvazioni e i certificati di cui ai paragrafi da 2 a 5; d) le condizioni per la conversione delle licenze nazionali di pilotaggio esistenti e delle licenze nazionali di ingegneri di volo in licenze di pilotaggio, nonché le condizioni per la conversione dei certificati medici nazionali in certificati medici comunemente riconosciuti; e) fatte salve le disposizioni degli accordi bilaterali conclusi a norma dell’, le condizioni per il riconoscimento delle licenze di paesi terzi; f) in che modo i piloti degli aeromobili di cui all’allegato II, lettere a), punto ii), d) e f), se utilizzati per il trasporto aereo commerciale, soddisfano i requisiti essenziali pertinenti dell’allegato III. 7.   Nell’adottare le misure di cui al paragrafo 6, la Commissione fa in modo che le stesse rispecchino lo stato dell’arte incluse le migliori pratiche e il progresso tecnico e scientifico nel settore dell’addestramento dei piloti. Siffatte misure includono anche le disposizioni per il rilascio di tutti i tipi di licenze e abilitazioni di pilotaggio richieste ai sensi della Convenzione di Chicago e di una licenza di pilota privato per attività non commerciali che implicano l’utilizzo di aeromobili con una massa massima certificata al decollo non superiore ai 2 000 kg e che non soddisfano nessuno dei criteri di cui all’, lettera j).
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