Art. 12
Riconoscimento dei certificati di paesi terzi
In vigore dal 20 feb 2008
Riconoscimento dei certificati di paesi terzi
1. In deroga al disposto del presente regolamento e delle relative norme di attuazione, l’Agenzia o le autorità aeronautiche dello Stato membro possono rilasciare certificati sulla base di certificati rilasciati dalle autorità aeronautiche di un paese terzo, secondo quanto previsto in accordi di mutuo riconoscimento conclusi tra la Comunità e tale paese terzo.
2.
a)
In assenza di un accordo concluso dalla Comunità, uno Stato membro o l’Agenzia possono rilasciare certificati, sulla base delle certificazioni rilasciate dalle autorità competenti di un paese terzo, in applicazione di un accordo concluso dal suddetto Stato membro con il paese terzo in questione anteriormente all’entrata in vigore delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, e notificato alla Commissione e agli altri Stati membri. L’Agenzia può inoltre rilasciare siffatti certificati per conto di qualsiasi Stato membro in applicazione di un accordo concluso da uno degli Stati membri con il paese terzo di cui trattasi.
b)
Se la Commissione ritiene che:
—
le disposizioni di un accordo tra uno Stato membro e un paese terzo non fornirebbero un livello di sicurezza equivalente a quello specificato dal presente regolamento e dalle relative norme di attuazione, e/o
—
un siffatto accordo introdurrebbe una discriminazione tra gli Stati membri, senza che ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o sia contrario alla politica estera della Comunità nei confronti di un paese terzo,
essa può, secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, invitare lo Stato membro interessato a modificare l’accordo, a sospenderne l’applicazione o a denunciarlo, a norma dell’articolo 307 del trattato.
c)
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per denunciare al più presto tali accordi dopo l’entrata in vigore di un accordo tra la Comunità e il paese terzo in questione, per quanto concerne i settori contemplati in quest’ultimo accordo.
Storico versioni
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