Art. 10

Sorveglianza e controllo dell’attuazione

In vigore dal 20 feb 2008
Sorveglianza e controllo dell’attuazione 1.   Gli Stati membri, la Commissione e l’Agenzia cooperano al fine di assicurare che qualsiasi prodotto, persona o organizzazione soggetti al presente regolamento soddisfino le disposizioni del medesimo e le relative norme di attuazione. 2.   Ai fini dell’attuazione del paragrafo 1, gli Stati membri, oltre ad assicurare la sorveglianza dei certificati che hanno emesso, svolgono indagini, comprese ispezioni a terra, e prendono ogni provvedimento, fra cui il fermo operativo di un aeromobile, atto a impedire il perdurare di una violazione. 3.   Ai fini dell’attuazione del paragrafo 1, l’Agenzia svolge indagini a norma dell’, paragrafo 2 e dell’. 4.   Per facilitare l’adozione, da parte delle autorità competenti, dell’azione coercitiva appropriata, la Commissione e l’Agenzia si scambiano informazioni sulle violazioni riscontrate. 5.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente articolo, integrandolo con nuovi elementi, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. Tali misure specificano in particolare: a) le condizioni per la rilevazione, lo scambio e la diffusione di informazioni; b) le condizioni per condurre le ispezioni a terra, comprese le ispezioni sistematiche; c) le condizioni di fermo operativo di un aeromobile non conforme al presente regolamento o alle relative norme di attuazione.
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Sorveglianza e controllo dell’attuazione (Art. 10 Regolamento (UE) 2008/216) — Testo vigente | Portale Normativo