Art. 9

Aeromobili utilizzati da operatori di paesi terzi verso, all’interno o in uscita dalla Comunità

In vigore dal 20 feb 2008
Aeromobili utilizzati da operatori di paesi terzi verso, all’interno o in uscita dalla Comunità 1.   Gli aeromobili di cui all’, paragrafo 1, lettera d), nonché il relativo equipaggio e le loro operazioni devono soddisfare le norme dell’ICAO applicabili. In mancanza di siffatte norme, i suddetti aeromobili e le relative operazioni devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati I, III e IV, purché tali requisiti non contrastino con i diritti di paesi terzi previsti dalle convenzioni internazionali. 2.   Gli operatori che effettuano operazioni commerciali utilizzando gli aeromobili di cui al paragrafo 1 devono dimostrare di possedere la capacità e i mezzi per soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1. Il requisito di cui al primo comma può essere accertato tramite il riconoscimento di certificati rilasciati da o per conto di un paese terzo. Le capacità e i mezzi di cui al primo comma sono attestati tramite il rilascio di un’autorizzazione. I privilegi concessi all’operatore e l’ambito di applicazione delle operazioni sono specificati nell’autorizzazione di cui sopra. 3.   Agli operatori impegnati in operazioni non commerciali con aeromobili complessi a motore che utilizzano aeromobili di cui al paragrafo 1 può essere richiesto di dichiarare di possedere la capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati all’esercizio di detti aeromobili. 4.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente articolo, integrandolo con nuovi elementi, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. Tali misure specificano in particolare: a) in che modo gli aeromobili di cui all’, paragrafo 1, lettera d), o l’equipaggio, che non sono in possesso di un certificato standard di aeronavigabilità dell’ICAO o di una licenza, possono essere autorizzati ad operare verso, all’interno o in uscita dalla Comunità; b) le condizioni di esercizio di un aeromobile a norma del paragrafo 1; c) le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca dell’autorizzazione dell’operatore di cui al paragrafo 2, tenendo conto dei certificati rilasciati dallo Stato di registrazione o dallo Stato dell’operatore, fatto salvo il regolamento (CE) n. 2111/2005 e le relative norme di attuazione; d) i privilegi e le responsabilità dei titolari di autorizzazioni; e) le condizioni e le procedure per la dichiarazione da parte degli operatori di cui al paragrafo 3 e la sorveglianza degli stessi; f) le condizioni in base alle quali le operazioni sono vietate, limitate o subordinate a determinate condizioni ai fini della sicurezza a norma dell’, paragrafo 1. 5.   Nell’adottare le misure di cui al paragrafo 4, la Commissione fa particolare attenzione a che: a) siano, ove opportuno, utilizzate le pratiche raccomandate dall’ICAO e i documenti esplicativi; b) nessun requisito ecceda quanto richiesto agli aeromobili di cui all’, paragrafo 1, lettera b) e ai loro operatori; c) siano, ove opportuno, utilizzate le misure adottate a norma dell’, paragrafo 5 e dell’, paragrafo 5; d) il processo per ottenere le autorizzazioni sia semplice, proporzionato, efficiente in termini di costi ed efficace in tutti i casi, e preveda requisiti e dimostrazioni di conformità proporzionati alla complessità delle operazioni e al rischio implicato. Tale processo tiene conto, in particolare, di quanto segue: i) i risultati del programma ispettivo universale di monitoraggio della sicurezza dell’ICAO; ii) i dati delle ispezioni a terra e del programma di valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri (SAFA); e iii) altre informazioni riconosciute sugli aspetti di sicurezza riguardanti l’operatore interessato.
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