Art. 11
Riconoscimento dei certificati
In vigore dal 20 feb 2008
Riconoscimento dei certificati
1. Gli Stati membri riconoscono, senza ulteriori requisiti o valutazioni di natura tecnica, i certificati rilasciati a norma del presente regolamento. Se il riconoscimento iniziale riguarda uno o più scopi particolari, i riconoscimenti successivi coprono soltanto questo o questi scopi.
2. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro o dell’Agenzia, può avviare la procedura di cui all’, paragrafo 7 per determinare se un certificato rilasciato a norma del presente regolamento sia effettivamente conforme a quest’ultimo e alle relative norme di attuazione.
In caso di non conformità o di non effettiva conformità, la Commissione chiede all’emittente di un certificato di adottare le opportune misure correttive e di salvaguardia, quali la limitazione o la sospensione del certificato. Inoltre, le disposizioni del paragrafo 1 cessano di applicarsi al certificato a decorrere dalla data di notifica della decisione della Commissione agli Stati membri.
3. Quando dispone di prove sufficienti che l’emittente di cui al paragrafo 2 ha adottato le opportune misure correttive per affrontare il caso di non conformità o di non effettiva conformità e che le misure di salvaguardia non sono più necessarie, la Commissione decide che le disposizioni del paragrafo 1 si applicano nuovamente al certificato in questione. Tali disposizioni si applicano a decorrere dalla data di notifica della predetta decisione agli Stati membri.
4. Nelle more dell’adozione delle misure di cui agli , paragrafo 5, 7, paragrafo 6 e 9, paragrafo 4 e fatto salvo l’, paragrafo 4, i certificati che non possono essere rilasciati a norma del presente regolamento possono essere rilasciati sulla base delle normative nazionali vigenti.
5. Nelle more dell’adozione delle misure di cui all’, paragrafo 5, e fatto salvo l’, paragrafo 4, i certificati che non possono essere rilasciati a norma del presente regolamento possono essere rilasciati sulla base delle normative nazionali vigenti o, ove applicabile, sulla base delle prescrizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 3922/91.
6. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicato il regolamento (CE) n. 2111/2005 e le relative norme di attuazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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