Art. 5
Aeronavigabilità
In vigore dal 20 feb 2008
Aeronavigabilità
1. Gli aeromobili di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c) devono soddisfare i requisiti essenziali in materia di aeronavigabilità fissati nell’allegato I.
2. La rispondenza degli aeromobili di cui all’, paragrafo 1, lettera b) e dei prodotti, delle parti e delle pertinenze montati sugli stessi è dimostrata in linea con le seguenti disposizioni:
a)
i prodotti sono dotati di un certificato di omologazione del tipo. Il certificato di omologazione del tipo e la certificazione delle modifiche di tale certificato, compresi i certificati di omologazione del tipo supplementari, sono rilasciati quando il richiedente abbia dimostrato che il prodotto è conforme alla base di certificazione di tipo come specificata nell’, stabilita per garantire il soddisfacimento dei requisiti essenziali di cui al paragrafo 1, e quando non presenti nessun elemento o caratteristica che lo renda insicuro per la conduzione di operazioni di volo. Il certificato di omologazione del tipo copre il prodotto, comprese le parti e le pertinenze dello stesso.
b)
Alle parti e alle pertinenze possono essere rilasciati appositi certificati specifici quando si dimostri che soddisfano dettagliate specifiche di aeronavigabilità stabilite per assicurare la rispondenza ai requisiti essenziali di cui al paragrafo 1.
c)
Ogni aeromobile è accompagnato da un certificato individuale di aeronavigabilità, quando si dimostri che è conforme al progetto del tipo approvato nel suo certificato di omologazione del tipo e che la pertinente documentazione, le ispezioni e le prove dimostrino che l’aeromobile è in condizioni di condurre in sicurezza le operazioni di volo. Tale certificato di aeronavigabilità resta valido fino alla data di sospensione, revoca o scadenza e finché l’aeromobile è sottoposto a manutenzione in accordo ai requisiti essenziali in materia di aeronavigabilità continua di cui al paragrafo 1.d. dell’allegato I e delle misure di cui al paragrafo 5.
d)
Le organizzazioni responsabili della manutenzione di prodotti, parti e pertinenze, devono dimostrare di possedere la capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati ai loro privilegi. Salvo disposizioni contrarie, queste capacità e questi mezzi sono attestati attraverso il rilascio di un’approvazione dell’organizzazione. I privilegi concessi alle organizzazioni approvate e la portata dell’approvazione sono riportati nelle specifiche dei certificati.
e)
Le organizzazioni responsabili della progettazione e della produzione di prodotti, parti e pertinenze, devono dimostrare di possedere la capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati ai loro privilegi. Salvo disposizioni contrarie, queste capacità e questi mezzi sono attestati attraverso il rilascio di un’approvazione dell’organizzazione. I privilegi concessi alle organizzazioni approvate e la portata dell’approvazione sono riportati nelle specifiche dei certificati.
Inoltre:
f)
al personale responsabile del rilascio di un prodotto, parte o pertinenza dopo la manutenzione può essere richiesto il possesso di un appropriato certificato («certificato personale»);
g)
la capacità delle organizzazioni di formazione in materia di manutenzione di ottemperare agli obblighi associati ai loro privilegi in relazione al rilascio dei certificati di cui alla lettera f) può essere riconosciuta attraverso il rilascio di un’approvazione.
3. Gli aeromobili di cui all’, paragrafo 1, lettera a) e i prodotti, parti e pertinenze installati sugli stessi devono soddisfare il paragrafo 2, lettere a), b) ed e) del presente articolo.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2:
a)
un permesso di volo può essere rilasciato, quando sia dimostrato che l’aeromobile è in grado di eseguire in sicurezza le normali manovre di volo. Esso è rilasciato con appropriate limitazioni, volte in particolare a tutelare la sicurezza dei terzi;
b)
un certificato ristretto di aeronavigabilità può essere rilasciato all’aeromobile per il quale non sia stato rilasciato un certificato di omologazione del tipo ai sensi del paragrafo 2, lettera a). In tal caso, è necessario dimostrare che l’aeromobile soddisfa apposite specifiche di aeronavigabilità e le eventuali deviazioni rispetto ai requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 assicurano nondimeno una sicurezza adeguata allo scopo. Gli aeromobili aventi titolo per certificati ristretti e le limitazioni per l’impiego degli stessi devono essere definiti secondo le misure di cui al paragrafo 5;
c)
qualora il numero di aeromobili del medesimo tipo che possono ottenere un certificato ristretto di aeronavigabilità lo giustifichi, può essere rilasciato un certificato ristretto di omologazione del tipo ed una base di certificazione del tipo appropriata deve essere definita.
5. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente articolo, integrandolo con numerosi elementi, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. Tali misure specificano, in particolare:
a)
le condizioni per stabilire e notificare a un richiedente la base di certificazione del tipo applicabile a un prodotto;
b)
le condizioni per stabilire e notificare a un richiedente le apposite specifiche di aeronavigabilità applicabili alle parti e alle pertinenze;
c)
le condizioni per stabilire e notificare a un richiedente le apposite specifiche di aeronavigabilità applicabili agli aeromobili che possono ottenere un certificato ristretto di aeronavigabilità;
d)
le condizioni per emettere e diffondere informazioni obbligatorie al fine di assicurare la aeronavigabilità continua dei prodotti;
e)
le condizioni di rilascio, mantenimento, modifica, sospensione e revoca dei certificati di omologazione del tipo, dei certificati ristretti di omologazione del tipo, l’approvazione di modifica dei certificati di omologazione del tipo, dei certificati individuali di aeronavigabilità, dei certificati ristretti di aeronavigabilità, dei permessi di volo e dei certificati per prodotti, parti o pertinenze, ivi comprese:
i)
le condizioni per la durata di detti certificati e le condizioni per il rinnovo degli stessi quando è stabilita una durata limitata;
ii)
le limitazioni applicabili per il rilascio di permessi di volo. Tali limitazioni dovrebbero, in particolare, riguardare i seguenti elementi:
—
scopo del volo,
—
spazio aereo utilizzato per il volo,
—
qualificazioni dell’equipaggio di condotta,
—
trasporto di persone diverse dall’equipaggio,
iii)
gli aeromobili che possono ottenere certificati ristretti di aeronavigabilità, e limitazioni connesse;
iv)
il programma minimo di formazione per l’abilitazione al tipo del personale di certificazione della manutenzione per garantire la conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera f);
v)
il programma minimo di formazione per l’abilitazione al tipo dei piloti e la qualificazione dei simulatori associati per garantire la conformità all’;
vi)
la lista di riferimento degli equipaggiamenti minimi (Master Minimum Equipment List — MMEL) e specifiche aggiuntive di aeronavigabilità per un determinato tipo di operazione per garantire la conformità all’;
f)
le condizioni di rilascio, mantenimento, modifica, sospensione e revoca dell’approvazione delle organizzazioni, richiesta a norma del paragrafo 2, lettere d), e) e g), e le condizioni in presenza delle quali non è necessario richiedere una siffatta approvazione;
g)
le condizioni di rilascio, mantenimento, modifica, sospensione e revoca dei certificati per il personale richiesti a norma del paragrafo 2, lettera f);
h)
le responsabilità dei detentori di certificati;
i)
le modalità secondo le quali gli aeromobili di cui al paragrafo 1 che non rientrano nei paragrafi 2 o 4 dimostrano la conformità ai requisiti essenziali;
j)
le modalità secondo le quali gli aeromobili di cui all’, paragrafo 1, lettera c), dimostrano la conformità ai requisiti essenziali.
6. Nell’adottare le misure di cui al paragrafo 5 la Commissione fa particolare attenzione a che le stesse:
a)
rispecchino lo stato dell’arte e le migliori pratiche nel settore dell’aeronavigabilità;
b)
tengano conto delle esperienze di servizio su scala mondiale degli aeromobili, nonché del progresso scientifico e tecnico;
c)
consentano una reazione immediata alle cause accertate di incidenti e inconvenienti gravi;
d)
non impongano, per gli aeromobili di cui all’, paragrafo 1, lettera c), requisiti incompatibili con gli obblighi degli Stati membri nell’ambito dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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