Art. 4
Principi fondamentali e applicabilità
In vigore dal 20 feb 2008
Principi fondamentali e applicabilità
1. Gli aeromobili, inclusi i prodotti, le parti e le pertinenze installati, che sono
a)
progettati o prodotti da un’organizzazione per la quale l’Agenzia o uno Stato membro assicuri il controllo di sicurezza; o
b)
registrati in uno Stato membro, a meno che la sorveglianza regolamentare di sicurezza su di essi sia stata delegata ad un paese terzo ed essi non siano utilizzati da un operatore comunitario; o
c)
registrati in un paese terzo e gestiti da operatori per i quali uno Stato membro assicuri la sorveglianza delle operazioni oppure utilizzati per operazioni di volo verso, all’interno o in uscita dalla Comunità da operatori stabiliti o residenti nella Comunità; o
d)
registrati in un paese terzo o in uno Stato membro che abbia delegato la sorveglianza regolamentare di sicurezza su di essi ad un paese terzo e utilizzati da operatori di paesi terzi per operazioni di volo verso, all’interno, o in uscita dalla Comunità,
devono soddisfare il presente regolamento.
2. Il personale che partecipa alle operazioni di volo degli aeromobili di cui al paragrafo 1, lettera b), c) o d), deve soddisfare il presente regolamento.
3. Le operazioni di volo degli aeromobili di cui al paragrafo 1, lettera b), c) o d) devono soddisfare il presente regolamento.
4. Il paragrafo 1 non si applica agli aeromobili di cui all’allegato II.
5. I paragrafi 2 e 3 non si applicano agli aeromobili di cui all’allegato II, ad eccezione di quelli di cui all’allegato II, lettere a), punto ii), d) e h) dello stesso, se utilizzati per il trasporto aereo commerciale.
6. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di paesi terzi quali quelli specificati nelle convenzioni internazionali, in particolare la convenzione di Chicago.
Storico versioni
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