Art. 3

Definizioni

In vigore dal 20 feb 2008
Definizioni Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: a) «sorveglianza continua», i compiti da svolgere per verificare che le condizioni in base alle quali è stato emesso un certificato siano soddisfatte durante tutto il suo periodo di validità, nonché l’adozione di qualsiasi misura di salvaguardia; b) «convenzione di Chicago», la convenzione sull’aviazione civile internazionale e i relativi annessi, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944; c) «prodotto», un aeromobile, un motore o un’elica; d) «parti e pertinenze», qualsiasi strumento, equipaggiamento, meccanismo, parte, apparato, annesso o accessorio, comprese gli apparati di comunicazione, impiegato o destinato all’impiego o al controllo di un aeromobile in volo e installato su un aeromobile o collegato a esso. Comprende parti di una cellula, di un motore o di un’elica; e) «certificazione», qualsiasi forma di riconoscimento attestante che un prodotto, una parte o una pertinenza, un’organizzazione o una persona soddisfa i requisiti applicabili, comprese le disposizioni del presente regolamento e le relative norme di attuazione, nonché il rilascio del pertinente certificato che attesta tale conformità; f) «ente qualificato», un organismo cui può essere assegnato uno specifico compito di certificazione da parte e sotto il controllo e la responsabilità dell’Agenzia o di un’autorità aeronautica nazionale; g) «certificato», qualsiasi approvazione, licenza o altro documento rilasciato a seguito di certificazione; h) «operatore», qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizzi o intenda utilizzare uno o più aeromobili; i) «operazione commerciale», qualsiasi operazione di un aeromobile, dietro compenso o ad altro titolo oneroso, che sia disponibile per il pubblico oppure, se non messa a disposizione del pubblico, sia svolta nel quadro di un contratto fra un operatore e un cliente, nella quale quest’ultimo non detiene alcun controllo sull’operatore; j) «aeromobili a motore complessi»: i) un aereo: — con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg, o — certificato per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a diciannove, o — certificato per operare con equipaggio minimo di almeno due piloti, o — dotato di uno o più motori a turbogetto o più di un motore a turboelica; o ii) un elicottero certificato: — per una massa massima al decollo superiore a 3 175 kg, o — per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a nove, o — per operare con equipaggio minimo di almeno due piloti, o iii) un aeromobile a rotore basculante («tilt rotor» o convertiplano); k) «dispositivo di simulazione per addestramento al volo», qualsiasi tipo di dispositivo con cui siano simulate a terra le condizioni di volo; sono compresi i simulatori di volo, i dispositivi di addestramento al volo, gli addestratori di volo e per le procedure di navigazione e i dispositivi di addestramento al volo basico strumentale; l) «abilitazione», una dichiarazione riportata nella licenza che specifica i privilegi, le condizioni speciali o le relative limitazioni.
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Definizioni (Art. 3 Regolamento (UE) 2008/216) — Testo vigente | Portale Normativo