Art. 6
Requisiti essenziali per la protezione ambientale
In vigore dal 20 feb 2008
Requisiti essenziali per la protezione ambientale
1. I prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale riportati nell’emendamento 8 del Volume I e nell’emendamento 5 del Volume II dell’allegato 16 della convenzione di Chicago nella versione entrata in vigore il 24 novembre 2005, fatte salve le appendici dell’allegato 16.
2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali dei requisiti di cui al paragrafo 1, al fine di allinearli con le eventuali modifiche della convenzione di Chicago e relativi annessi che entrassero in vigore successivamente all’adozione del presente regolamento e diventassero applicabili in tutti gli Stati membri, purché detti adattamenti non comportino un ampliamento dell’ambito d’applicazione del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 5.
3. Le misure intese a modificare elementi non essenziali dei requisiti di cui al paragrafo 1, integrandolo, avvalendosi se necessario del contenuto delle appendici di cui al paragrafo 1, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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