Art. 65

Comitato

In vigore dal 20 feb 2008
Comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa. Il periodo di cui all’, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’ della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa. 5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e 5, lettera b), e l’ della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa. I termini fissati all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono di venti giorni. 6.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4, 5, lettera b), e il paragrafo 6, e l’ della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa. 7.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ della decisione 1999/468/CE. Prima di adottare la sua decisione, la Commissione consulta il comitato di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il periodo di cui all’, lettera b), della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. Quando una decisione della Commissione è deferita al Consiglio da uno Stato membro, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un termine di tre mesi.
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