Art. 66
Partecipazione di paesi terzi europei
In vigore dal 20 feb 2008
Partecipazione di paesi terzi europei
L’Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi europei che sono parti contraenti della convenzione di Chicago e che hanno stipulato con la Comunità europea accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto comunitario nella materia disciplinata dal presente regolamento e dalle relative norme di attuazione.
Nell’ambito delle pertinenti disposizioni di tali accordi, sono elaborate modalità che specificano, fra l’altro, la natura, l’estensione e le modalità di partecipazione di questi paesi ai lavori dell’Agenzia, comprese le disposizioni sui contributi finanziari e sul personale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:216:oj#art-66