Art. 64
Diritti e oneri
In vigore dal 20 feb 2008
Diritti e oneri
1. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente articolo, integrandolo con nuovi elementi, relative ai diritti e agli oneri, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
2. La Commissione consulta il consiglio di amministrazione sul progetto delle misure di cui al paragrafo 1.
3. Le misure di cui al paragrafo 1, fissano in particolare le prestazioni per le quali i diritti e gli oneri sono dovuti a norma dell’, paragrafo 1, lettere c), e d), l’importo degli stessi e le modalità di riscossione.
4. Sono riscossi diritti e oneri per:
a)
il rilascio e il rinnovo di certificati nonché le correlate funzioni di sorveglianza continua;
b)
la fornitura di servizi; essi rispecchiano i costi effettivi di ciascuna prestazione;
c)
il trattamento dei ricorsi.
I diritti e gli oneri sono espressi e riscossi in euro.
5. L’importo dei diritti e degli oneri è determinato ad un livello che assicuri entrate di massima sufficienti a coprire l’intero costo dei servizi forniti. Tali diritti e oneri, compresi quelli riscossi nel 2007, sono entrate attribuite all’Agenzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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