Art. 59

Bilancio

In vigore dal 20 feb 2008
Bilancio 1.   Le entrate dell’Agenzia sono costituite da quanto segue: a) un contributo della Comunità; b) un contributo di paesi terzi europei con cui la Comunità abbia concluso gli accordi di cui all’; c) i diritti versati dai richiedenti e i titolari di certificati e certificazioni rilasciate dall’Agenzia; d) oneri per pubblicazioni, corsi di formazione e altri servizi prestati dall’Agenzia; e e) eventuali contributi finanziari volontari di Stati membri, paesi terzi o altri enti, a condizione che detti contributi non compromettano l’indipendenza e l’imparzialità dell’Agenzia. 2.   Le spese dell’Agenzia comprendono le spese di personale, amministrative, di infrastruttura e d’esercizio. 3.   Le entrate e le spese devono risultare in pareggio. 4.   I bilanci regolamentari e le tasse fissate e riscosse per le attività di certificazione sono trattati separatamente nel bilancio dell’Agenzia. 5.   Ogni anno il consiglio di amministrazione presenta, sulla base di un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo. 6.   Entro il 31 marzo lo stato di previsione di cui al paragrafo 4, che comprende un progetto di tabella dell’organico e un programma di lavoro provvisorio, è trasmesso dal consiglio di amministrazione alla Commissione e agli Stati con i quali la Comunità ha concluso accordi di cui all’. 7.   Lo stato di previsione è trasmesso dalla Commissione all’autorità di bilancio unitamente al progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea. 8.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea le stime che ritiene necessarie per quanto concerne la tabella dell’organico e l’importo della sovvenzione a carico del bilancio generale, e lo trasmette all’autorità di bilancio a norma dell’articolo 272 del trattato. 9.   L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all’Agenzia. L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico dell’Agenzia. 10.   Il bilancio è adottato dal consiglio di amministrazione. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se necessario, esso è adeguato di conseguenza. 11.   Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all’autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l’affitto o l’acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione. Qualora un ramo dell’autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, lo trasmette al consiglio di amministrazione entro sei settimane dalla notifica del progetto.
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Bilancio (Art. 59 Regolamento (UE) 2008/216) — Testo vigente | Portale Normativo