Art. 58

Trasparenza e comunicazione

In vigore dal 20 feb 2008
Trasparenza e comunicazione 1.   Ai documenti detenuti dall’Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001. 2.   L’Agenzia può comunicare informazioni di propria iniziativa nell’ambito dei settori contemplati dal suo mandato. In particolare fa sì che, oltre alla pubblicazione menzionata all’, paragrafo 3, il pubblico e qualsiasi parte interessata possano disporre rapidamente di informazioni obiettive, affidabili e facilmente comprensibili riguardanti la sua attività. 3.   Ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di comunicare per iscritto con l’Agenzia in una delle lingue di cui all’articolo 314 del trattato e ha il diritto di ricevere una risposta nella stessa lingua. 4.   Le informazioni rilevate dall’Agenzia in applicazione del presente regolamento sono soggette al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (11).
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Trasparenza e comunicazione (Art. 58 Regolamento (UE) 2008/216) — Testo vigente | Portale Normativo