Art. 61

Lotta antifrode

In vigore dal 20 feb 2008
Lotta antifrode 1.   Nella lotta contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applicano senza limitazioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (13). 2.   L’Agenzia aderisce all’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee del 25 maggio 1999, relativo alle indagini interne dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (14), e adotta immediatamente le disposizioni corrispondenti valide per il suo personale. 3.   Le decisioni in materia di finanziamento, nonché gli accordi e gli strumenti di esecuzione che ne conseguono, prevedono espressamente la possibilità che la Corte dei conti e l’OLAF effettuino, se del caso, controlli sul posto dei beneficiari delle risorse dell’Agenzia nonché sugli agenti responsabili della loro allocazione.
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Lotta antifrode (Art. 61 Regolamento (UE) 2008/216) — Testo vigente | Portale Normativo