Art. 62

Valutazione

In vigore dal 20 feb 2008
Valutazione 1.   Entro tre anni dalla data in cui l’Agenzia ha assunto le proprie funzioni, e in seguito ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente dell’attuazione del presente regolamento. 2.   La valutazione esamina il modo in cui l’Agenzia ottempera efficacemente ai suoi compiti. La valutazione è volta inoltre a stabilire quale impatto il presente regolamento, l’Agenzia ed i suoi metodi di lavoro hanno avuto nel garantire un elevato livello di sicurezza dell’aviazione civile. La valutazione tiene conto del punto di vista delle parti interessate, a livello sia comunitario che nazionale. 3.   I risultati sono comunicati al consiglio di amministrazione, che presenta alla Commissione raccomandazioni in merito alle possibili modifiche da apportare al presente regolamento, all’Agenzia ed ai suoi metodi di lavoro, la quale a sua volta può trasmetterle, corredate del suo parere e delle proposte appropriate, al Parlamento europeo e al Consiglio. A tali raccomandazioni, se del caso, è allegato un piano d’azione corredato di un calendario. Sia i risultati che le raccomandazioni della valutazione sono pubblicati.
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Valutazione (Art. 62 Regolamento (UE) 2008/216) — Testo vigente | Portale Normativo