Art. 67
Inizio dell’attività dell’Agenzia
In vigore dal 20 feb 2008
Inizio dell’attività dell’Agenzia
1. L’Agenzia assume i compiti di certificazione che le incombono in forza dell’ a decorrere dal 28 settembre 2003. Sino a tale data gli Stati membri continuano ad attuare le disposizioni legislative e regolamentari applicabili.
2. Durante un ulteriore periodo transitorio di 42 mesi successivi alla data di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono continuare a rilasciare i certificati e le approvazioni in deroga agli alle condizioni specificate dalla Commissione nelle misure adottate per la loro applicazione. Quando gli Stati membri rilasciano in tale contesto certificati sulla base di certificati rilasciati da paesi terzi, le misure adottate dalla Commissione tengono debitamente conto dei principi di cui all’, paragrafo 2, lettere b) e c).
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