Art. 69

Abrogazioni

In vigore dal 20 feb 2008
Abrogazioni 1.   Il regolamento (CE) n. 1592/2002 è abrogato, fatto salvo il secondo comma 2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tabella di corrispondenza di cui all’allegato VI. 2.   La direttiva 91/670/CEE del Consiglio è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore delle misure di cui all’, paragrafo 6. 3.   L’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore delle corrispondenti misure di cui all’, paragrafo 5. 4.   Le disposizioni dell’ si applicano a prodotti, parti, pertinenze, organizzazioni e persone che sono stati certificati, o la cui certificazione è stata riconosciuta, conformemente alle disposizioni degli atti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. 5.   La direttiva 2004/36/CE è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore delle misure di cui all’, paragrafo 5 del presente regolamento e fatte salve le norme di attuazione di cui all’, paragrafo 2 della suddetta direttiva.
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Abrogazioni (Art. 69 Regolamento (UE) 2008/216) — Testo vigente | Portale Normativo