Art. 8
Operazioni di volo
In vigore dal 20 feb 2008
Operazioni di volo
1. L’esercizio degli aeromobili di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), deve soddisfare i requisiti essenziali fissati nell’allegato IV.
2. Salvo se diversamente previsto dalle norme di attuazione, gli operatori che effettuano operazioni commerciali devono dimostrare di possedere la capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati ai loro privilegi. Queste capacità e questi mezzi sono attestati tramite il rilascio di un certificato. I privilegi concessi all’operatore e l’ambito di applicazione delle operazioni sono specificati nel certificato stesso.
3. Salvo se diversamente previsto dalle norme di attuazione, gli operatori impegnati in operazioni non commerciali con aeromobili complessi a motore devono dichiarare di possedere la capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati all’esercizio degli aeromobili.
4. L’equipaggio di cabina interessato alle operazioni di volo degli aeromobili di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), soddisfa i requisiti essenziali fissati nell’allegato IV. Quello che effettua operazioni commerciali è in possesso di un attestato di cui inizialmente all’allegato III, capo O, lettera d), della norma OPS 1.1005, fissato nel regolamento (CE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (10); a discrezione dello Stato membro tale attestato può essere rilasciato da operatori o centri di addestramento approvati.
5. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente articolo, integrandolo con nuovi elementi, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. Tali misure specificano in particolare:
a)
le condizioni di esercizio degli aeromobili in conformità ai requisiti essenziali fissati nell’allegato IV;
b)
le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca dei certificati di cui al paragrafo 2 e le condizioni alle quali un certificato è sostituito da una dichiarazione secondo cui l’operatore possiede la capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati all’esercizio di aeromobili;
c)
i privilegi e le responsabilità dei titolari di certificati;
d)
le condizioni e le procedure per la dichiarazione da parte degli operatori di cui al paragrafo 3 e la sorveglianza degli stessi e le condizioni alle quali una dichiarazione è sostituita dalla dimostrazione della capacità e dei mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati ai privilegi dell’operatore riconosciuta mediante il rilascio di un certificato;
e)
le condizioni per rilasciare, mantenere, modificare, limitare, sospendere o revocare l’attestazione dell’equipaggio di cabina di cui al paragrafo 4.
f)
le condizioni in base alle quali le operazioni sono vietate, limitate o subordinate a determinate condizioni ai fini della sicurezza;
g)
in che modo l’esercizio degli aeromobili di cui all’allegato II, lettera a), punto ii), lettere d) e h), se utilizzati per il trasporto aereo commerciale, soddisfa i requisiti essenziali pertinenti dell’allegato IV.
6. Le misure di cui al paragrafo 5:
—
rispecchiano lo stato dell’arte e le migliori pratiche nel settore dell’aeronavigabilità,
—
definiscono differenti tipi di operazioni e ammettono requisiti correlati e dimostrazioni di rispondenza proporzionati alla complessità delle operazioni e al rischio implicato,
—
tengono conto delle esperienze di servizio su scala mondiale degli aeromobili, nonché del progresso scientifico e tecnico,
—
riguardo al trasporto commerciale mediante aeromobile e fatto salvo il trattino precedente, sono inizialmente elaborate sulla base dei requisiti tecnici e delle procedure amministrative comuni specificati nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91,
—
si basano su una valutazione del rischio e sono proporzionate alle dimensioni e alla tipologia dell’operazione,
—
consentono di far fronte rapidamente alle cause accertate di incidenti e inconvenienti gravi,
—
non impongono, per gli aeromobili di cui all’, paragrafo 1, lettera c), requisiti incompatibili con gli obblighi degli Stati membri nell’ambito dell’ICAO.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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