Art. 2

Obiettivi

In vigore dal 20 feb 2008
Obiettivi 1.   L’obiettivo principale del presente regolamento è stabilire e mantenere un livello elevato ed uniforme della sicurezza dell’aviazione civile in Europa. 2.   Nella materia da esso disciplinata, il presente regolamento persegue inoltre gli obiettivi seguenti: a) assicurare un livello elevato ed uniforme di protezione ambientale; b) agevolare la libera circolazione di merci, persone e servizi; c) promuovere il rapporto costi-efficienza nei processi di regolamentazione e di certificazione ed evitare una sovrapposizione di compiti a livello nazionale ed europeo; d) assistere gli Stati membri nell’adempimento degli obblighi ai quali questi sono soggetti ai sensi della convenzione di Chicago, fornendo una base per un’interpretazione comune e un’attuazione uniforme delle disposizioni della medesima, nonché assicurando che di dette disposizioni sia tenuto debito conto nel presente regolamento e nelle regole adottate per la sua attuazione; e) promuovere in tutto il mondo le posizioni comunitarie in materia di norme e regole di sicurezza dell’aviazione civile, instaurando un’opportuna cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni internazionali; f) offrire condizioni uniformi a tutti gli operatori nel mercato interno dell’aviazione. 3.   Gli strumenti per conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono i seguenti: a) preparazione, adozione e applicazione uniforme di tutti gli atti necessari; b) riconoscimento, senza requisiti supplementari, di certificati, licenze, omologazioni o altri documenti, concessi a prodotti, personale e organizzazioni secondo il presente regolamento e le relative norme di attuazione; c) costituzione di un’Agenzia europea della sicurezza aerea indipendente (di seguito denominata «l’Agenzia»); d) applicazione uniforme di tutti gli atti necessari da parte delle autorità aeronautiche nazionali e dall’Agenzia entro i limiti delle rispettive competenze.
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