Art. 2
Obiettivi
In vigore dal 20 feb 2008
Obiettivi
1. L’obiettivo principale del presente regolamento è stabilire e mantenere un livello elevato ed uniforme della sicurezza dell’aviazione civile in Europa.
2. Nella materia da esso disciplinata, il presente regolamento persegue inoltre gli obiettivi seguenti:
a)
assicurare un livello elevato ed uniforme di protezione ambientale;
b)
agevolare la libera circolazione di merci, persone e servizi;
c)
promuovere il rapporto costi-efficienza nei processi di regolamentazione e di certificazione ed evitare una sovrapposizione di compiti a livello nazionale ed europeo;
d)
assistere gli Stati membri nell’adempimento degli obblighi ai quali questi sono soggetti ai sensi della convenzione di Chicago, fornendo una base per un’interpretazione comune e un’attuazione uniforme delle disposizioni della medesima, nonché assicurando che di dette disposizioni sia tenuto debito conto nel presente regolamento e nelle regole adottate per la sua attuazione;
e)
promuovere in tutto il mondo le posizioni comunitarie in materia di norme e regole di sicurezza dell’aviazione civile, instaurando un’opportuna cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni internazionali;
f)
offrire condizioni uniformi a tutti gli operatori nel mercato interno dell’aviazione.
3. Gli strumenti per conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono i seguenti:
a)
preparazione, adozione e applicazione uniforme di tutti gli atti necessari;
b)
riconoscimento, senza requisiti supplementari, di certificati, licenze, omologazioni o altri documenti, concessi a prodotti, personale e organizzazioni secondo il presente regolamento e le relative norme di attuazione;
c)
costituzione di un’Agenzia europea della sicurezza aerea indipendente (di seguito denominata «l’Agenzia»);
d)
applicazione uniforme di tutti gli atti necessari da parte delle autorità aeronautiche nazionali e dall’Agenzia entro i limiti delle rispettive competenze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:216:oj#art-2