Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 20 feb 2008
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica a:
a)
progettazione, produzione, manutenzione e aspetti operativi di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché al personale e alle organizzazioni che partecipano alla progettazione, alla produzione e alla manutenzione di detti prodotti, parti e pertinenze;
b)
personale ed organizzazioni interessati alle operazioni di volo di aeromobili.
2. Il presente regolamento non si applica quando prodotti, parti e pertinenze, personale e organizzazioni di cui al paragrafo 1 siano impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia o servizi analoghi. Gli Stati membri si adoperano per assicurare che tali servizi tengano nella debita considerazione gli obiettivi del presente regolamento, nella misura del possibile.
Storico versioni
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